Accesso ai servizi

RIDUZIONI TARIFFARIE

Riduzioni ai sensi del vigente Regolamento TARI

 

Articolo 7 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
  3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata preventivamente via PEC al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
  4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
  5. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
  6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
  7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 3 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
  8. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, l’utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani integralmente a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
  9. a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  10. b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  11. c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
  12. d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  13. e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  14. f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.

  1. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste all’art.29, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
  2. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

 

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

  1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

 

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso

  1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti

fattispecie:

  1. a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 20 per cento;
  2. b) abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti: riduzione del 30 per cento;
  3. c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 25 per cento;
  4. d) ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
  5. e) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 10 per cento;
  6. Le riduzioni sopra indicate non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

 

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

  1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, ai sensi del Regolamento per l’autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici vigente, il compostaggio aerobico individuale è riconosciuta una riduzione del 10 per cento sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, sempre che a carico del richiedente non sussistano insoluti pregressi in termini di TARI.
  2. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento.
  3. La riduzione di cui al precedente comma 1 è riconosciuta esclusivamente ai residenti che hanno aderito al compostaggio inoltrando richiesta e stipulando l’apposita convenzione e solo a seguito dell’esito positivo della verifica della corretta applicazione delle modalità di compostaggio e del corretto utilizzo della compostiera.
  4. Le verifiche, a cura del personale del Comune, all’uopo addetto, sono effettuate nei 60 giorni successivi alla data della dichiarazione di adesione. Ulteriori verifiche possono essere svolte nel corso dell’anno e/o con cadenza annuale.

 

Articolo 15

Agevolazione per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.

  1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
  2. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
  3. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
  4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
  5. La riduzione fruibile è pari al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti previsti dal comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile prevista per le utenze non domestiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, correlando la domanda con apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

 

Articolo 16

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

  1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  2. a) nuclei familiari nel cui stato di famiglia siano presenti soggetti colpiti da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché soggetti inabili al 100 per cento: riduzione del 50 per cento;
  3. b) nuclei familiari con unico componente colpito da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104: riduzione del 100 per cento.
  4. La perdita di gettito derivante dal riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma precedente è interamente coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

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